Certificazione energetica edifici

La certificazione energetica degli edifici permette di capire com’è stato realizzato un edificio dal punto di vista dell’isolamento, della coibentazione e in che modo il fabbricato possa contribuire ad un risparmio energetico. In pratica consiste in una valutazione dei requisiti energetici già integrati in un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di una certa classe energetica. Tale certificazione è redatta esclusivamente da professionisti qualificati ed abilitati.

E’ interesse del proprietario dell’immobile sapere se l’ edificio produce o meno un risparmio energetico; poiché un qualsiasi edificio e fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita.

L’ attestato di certificazione energetica contiene dunque tutte le informazioni legate al rendimento energetico: i dati di efficienza energetica dell’ edificio; i valori vigenti a norma di legge e la classe energetica di appartenenza.

La certificazione energetica degli edifici non è un punto di arrivo al quale tendere per documentare il rispetto di una norma, ma un punto di partenza, uno strumento strategico-gestionale in grado di supportare le scelte progettuali in vista di un miglioramento delle prestazioni energetiche complessive del sistema edilizio.

Tutti questi interventi, potendo ridurre l’indice di prestazione energetica degli edifici, sono potenzialmente idonei a maturare i requisiti necessari per accedere al premio sulle tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici. In particolare, nell’attestato di certificazione (qualificazione) energetica dell’edificio o unità immobiliare, saranno indicati quali interventi sono raccomandati per conseguire una sensibile riduzione del fabbisogno energetico. Quindi la certificazione energetica degli edifici risulta necessaria per poter accedere al premio abbinato alla tariffa incentivante del Nuovo Conto Energia per l’impianto fotovoltaico installato sull’edificio in esame.

Normativa

Il processo che porta alla direttiva in materia di certificazione energetica degli edifici è molto lungo è parte già nel 1991 con la Legge 10, la quale contemplava gli aspetti di certificazione energetica edilizia senza però avere un apposito decreto attuativo.

Nel 1998, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 aveva trasferito alle Regioni le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici. Il recepimento della direttiva è avvenuto con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005.

La Finanziaria 2008, all’Art. 1 comma 288 e 289, aveva introdotto l’obbligo, dal 01/01/2009, della Certificazione Energetica per ottenere il Permesso a Costruire e l’obbligo per i nuovi edifici,  dell’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare diventa obbligatoria, salvo impossibilità tecnica, la produzione di almeno 1 kW per ogni unità abitativa e 5 kW per i fabbricati industriali. Tale termine è stato però prorogato al 1 gennaio 2010.

Il 24 febbraio 2009 è uscita la bozza del DPR attuativo attuativo dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri. Il quale detta i  Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.