Con il Nuovo Conto Energia D.L. del 19 febbraio 2007, cambia il modo di pensare ed agire, snellendo la burocrazia e agevolando così le procedure per richiedere finanziamenti in conto energia. L’aspetto più significativo rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti che non è più legata a nessun tipo di graduatoria o limite annuale.
Il nuovo impianto fotovoltaico ad uso privato dovrà essere dimensionato in base alle proprie esigenze e ai consumi attuali e futuri in modo tale da coprire, con l’energia elettrica prodotta, il consumo di corrente elettrica usuale e vendere al gestore l’energia prodotta in eccesso.
Per quanto riguarda le Aziende, invece, un impianto fotovoltaico, deve essere visto anche come forma di investimento, poiché oltre a produrre l’energia ed usufruire delle tariffe del conto energia, potrà decidere la potenza dell’impianto da installare in base alle dimensioni dell’area disponibile ed in base alla quantità di investimento.
Il Decreto prevede tre tipologie di impianto.
Impianto non integrato: moduli installati a terra, Moduli non complanari alla superficie su cui sono fissati (sia su elementi di arredo urbano, sia su tetti (solo nel caso di tetti a falda), coperture di parcheggi o facciate di edifici, sistemi ad inseguimenti solare.
Impianto parzialmente integrato: moduli non sostituiscono le superfici di appoggio, I moduli sono complanari alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate, balaustre,parapetti) senza sostituire i materiali esistenti, i moduli installati su tetti piani e terrazze, anche su file parallele con moduli inclinati e non complanari. Se c’è una balaustra attorno al tetto i moduli devono essere installati con inclinazione tale che la quota corrispondente a metà altezza dei moduli non sia superiore all’altezza della balaustra esistente.
Impianto con integrazione architettonica: moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica, Moduli costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie, Moduli sostituiscono la parte trasparente di facciate e lucernari, Frangisole e persiane.
Il nuovo Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tariffe a partire dal 1° gennaio 2010:
| Potenza P (kW) | Tipo Impianto | ||
| Non integrato | Parzialmente integrato | Integrato | |
| 1 ≤ P ≤ 3 | 0,384 €/kWh | 0,422 €/kWh | 0,470 €/kWh |
| 3 < P ≤ 20 | 0,364 €/kWh | 0,404 €/kWh | 0,442 €/kWh |
| P > 20 | 0,346 €/kWh | 0,384 €/kWh | 0,422 €/kWh |
Le tariffe incentivanti assegnate ad ogni KWh prodotto, previste dal decreto sul nuovo conto energia, sono riconosciute per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di messa in funzione dell’impianto stesso.
In aggiunta all’incentivo, il soggetto responsabile dell’impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l’energia prodotta per:
Si sottolinea che, per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata).
Il Conto Energia prevede delle maggiorazioni pari al 5% da applicare alle tariffe incentivanti per le applicazioni specifiche di seguito elencate:
Il Nuovo Conto Energia prevede un premio abbinato all’uso efficiente degli edifici per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto che alimentano utenze di unità immobiliari o fabbricati.
Si distinguono 2 casi:
Edifici oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche
Il soggetto responsabile si dota di un attestato di certificazione/qualificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, comprensivo di indicazioni di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi, tra quelli individuati nella certificazione/qualificazione, che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall’installazione dell’impianto FV, una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione/qualificazione energetica iniziale. Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa incentivante.
Il premio decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Edifici di nuova costruzione
Il premio compete agli impianti destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del DM 19/02/2007. Il premio è riconosciuto qualora gli edifici ottengano, sulla base di un’idonea certificazione/qualificazione, un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell’allegato C, comma 1, tabella 1, del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06). L’indice di prestazione energetica fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria per la sola climatizzazione invernale.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante e decorre dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della richiesta.
La tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per tutto il periodo residuo dell’incentivo.